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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2012

3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

a) l'autorita' competente che rilascia il certificato;

b) il nome e l'indirizzo del destinatario;

c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai criteri di cui al comma 2;

d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato.

5. La certificazione ha una durata di 3 anni.

6. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il Ministero degli affari esteri puo' adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.

8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.

9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

Art. 10-septies.

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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