Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 01.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;