o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) "attivita' di intermediazione": attivita' poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonche' la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;
3) al comma 4:
3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: « , transito e intermediazione»;
3.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I.»;