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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2012

o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;

p) "attivita' di intermediazione": attivita' poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:

1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;

2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;

q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonche' la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;

3) al comma 4:

3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: « , transito e intermediazione»;

3.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I.»;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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