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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2012

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;

5) al comma 6:

5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione»;

5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;

6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;

7) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;

8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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