4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;
5) al comma 6:
5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione»;
5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;
6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;
7) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;
8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;