9) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»;
10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21.»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea»;