2.2) alla lettera b), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea»;
3) al comma 6, dopo le parole: « e dell'interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell'istanza,»;
d) all'articolo 3, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Il registro nazionale delle imprese e' disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
e) all'articolo 4, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le modalita' per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;
f) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».
Art. 2
Modificazioni al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185