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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2012

2.2) alla lettera b), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea»;

3) al comma 6, dopo le parole: « e dell'interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell'istanza,»;

d) all'articolo 3, il comma 1, e' sostituito dal seguente:

«1. Il registro nazionale delle imprese e' disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

e) all'articolo 4, il comma 1, e' sostituito dal seguente:

«1. Le modalita' per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;

f) all'articolo 5:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;

2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».

Art. 2

Modificazioni al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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