4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
Art. 5
Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della regolare attivita' scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca.
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.