8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilita' sismica potra' essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra' essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra' essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovra' essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.