g) l'indicazione che l'operatore deve tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9;
h) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l'indicazione che la macchina puo' essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
l) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;
m) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.».
Art. 2
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.