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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 168 del 20/07/2012

4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.

Art. 10

Funzioni e responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:

a) vigila affinche' i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;

b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati;

c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;

d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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