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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 168 del 20/07/2012

e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformita' all'interno del territorio nazionale.

Art. 11

Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza

1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo' avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza.

Art. 12

Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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