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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 168 del 20/07/2012

2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Art. 13

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;

b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini stabiliti;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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