2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.