a) ai prodotti usati;
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;