4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:
a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;
b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;