Art. 5
Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.