Articolo 8
Compiti della delegazione speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
2. Al fine di concludere un accordo in conformità all’articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione può riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare.
4. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di propria scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.
5. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformità ai commi 2 e 3 o di annullare i negoziati già in corso.
6. La decisione di cui al comma 5 pone termine alla procedura volta a stipulare l’accordo di cui all’articolo 9. Per effetto della decisione, le disposizioni dell’articolo 16 non sono applicabili.
7. Una nuova richiesta di convocazione della delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine più breve con accordo tra le parti.