7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalità di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformità a quelli definiti rispettivamente all’articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.
Articolo 10
Informazioni riservate
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e del Cae, nonché gli esperti che eventualmente li assistono e i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente di cui all’articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.
2. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, possono legittimamente rifiutarsi di comunicare le informazioni richieste solo laddove esse, sulla base di criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata dalle imprese interessate o da arrecare loro danno ovvero da realizzare turbativa dei mercati.
Articolo 11
Funzionamento del Comitato aziendale europeo ovvero della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di cooperazione nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.