2. Il comma 1 si applica anche per la cooperazione tra la direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
Articolo 12
Tutela e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori
1. I membri del Cae dispongono, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti derivanti dal presente decreto legislativo, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Inoltre, i membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’ espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell’oggetto e del luogo delle riunioni, l’accordo di cui all’articolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l’insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma del presente decreto legislativo.