4. Se e in quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del Cae usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione. I contenuti della formazione, considerando gli accordi in atto, sono decisi congiuntamente tra direzione centrale ed il comitato ristretto o, ove non esistente, il Cae.
Articolo 13
Rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali
1. L’informazione e la consultazione del Cae sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all’articolo 1, comma 6.
2. Le modalità di articolazione tra l’informazione e la consultazione del Cae e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l’accordo previsto dall’articolo 9. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
3. Qualora tali modalità non siano definite mediante l’accordo di cui all’articolo 9, e si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro, le procedure di informazione e consultazione devono avere luogo in modo coordinato nel Cae e negli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori.
4. Il presente decreto fa salve le norme di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge nonché dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti anche in attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.