5. L’applicazione del presente decreto legislativo non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell’ambito disciplinato dal decreto stesso.
Articolo 14
Adeguamento
1. In caso di modifiche significative della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, e in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi applicabili, la direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all’articolo 5 e seguenti, in almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi.
2. Oltre ai membri designati a norma degli articoli 6 e 7 sono membri della delegazione speciale di delegazione almeno tre membri del Cae esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti.
3. Nel corso dei negoziati il Cae o i Cae esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri del Cae o dei Cae e la direzione centrale.
Articolo 15
Accordi in vigore
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal presente decreto, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui:
a) un accordo o più accordi applicabili all’insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, e, se scaduti, sono stati prorogati o qualora tali accordi siano adeguati in relazione a modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese;