Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Affari europei

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo :

TITOLO I

Disposizioni Generali

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo è inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2. E’ istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato: Cae) o una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti, al fine di informare e consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal presente decreto. Le modalità di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne l’efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell’impresa o nel gruppo di imprese.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), comprenda una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all’articolo 9.

pagina 2 di 24

precedente 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

Informazioni generali sul sito