VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo :
TITOLO I
Disposizioni Generali
ART. 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto legislativo è inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. E’ istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato: Cae) o una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti, al fine di informare e consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal presente decreto. Le modalità di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne l’efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell’impresa o nel gruppo di imprese.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), comprenda una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all’articolo 9.