i) comitato aziendale europeo, il comitato istituito conformemente all’articolo 1, comma 2, all’articolo 9 comma 2, lettera b), e comma 6, o alle disposizioni dell’articolo 16, e costituito da dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori;
l) delegazione speciale di negoziazione, la delegazione istituita conformemente all’articolo 6, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.
 
Articolo 3
Definizione della nozione di impresa controllante
1. Ai soli fini del presente decreto si intende per ‘impresa controllante’ un’impresa che può esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa, denominata ‘impresa controllata’.
2. Si presume la possibilità di esercitare un’influenza dominante, salvo prova contraria, se un’impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell’impresa;