5. La presunzione dell’esercizio dell’influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
6. Per determinare se un’impresa sia un’ ‘impresa controllante’, si applica la legislazione dello Stato membro in cui è situata la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai sensi dell’articolo 4, le relative attribuzioni e competenze. Nel caso in cui la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai sensi dell’articolo 4, le relative attribuzioni e competenze non siano situati nel territorio di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situato il rappresentante dell’impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
7. Qualora in caso di conflitto di leggi nell’applicazione dei criteri di cui al comma 2, due o più imprese di un gruppo rispondano a uno o più dei criteri di cui al predetto comma 2, l’impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) del medesimo comma, è considerata impresa controllante, salvo prova che un’altra impresa possa esercitare un’influenza dominante.
TITOLO II
ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO OVVERO DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Articolo 4
Responsabilità dell'istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione, previsti dall’articolo 1, comma 2, per l’impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.