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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Affari europei

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anche disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora preventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

Articolo 6

Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione

1. Per realizzare l’obiettivo indicato dall’articolo 1, comma 1, è istituita una delegazione speciale di negoziazione.

2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese.

3. Ove in uno stabilimento o in un’impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cui all’articolo 4 le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.

4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.

Articolo 7

Costituzione della delegazione speciale di negoziazione

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri.

2. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e le direzioni locali, sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell’avvio dei negoziati dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, informano della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell’avvio dei negoziati le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti a livello europeo.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

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