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DECRETO LEGISLATIVO: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 206 del 04/09/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»;

Visto il testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 22, comma 1, che prevede l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, dello sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato, ed il comma 16 del medesimo articolo 22 che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, ed, in particolare, l'articolo 30, comma 1, che, nel definire la composizione e le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, stabilisce che nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del regolamento, compreso il rilascio dei relativi nulla osta;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

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