Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, recante norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sportello per l'immigrazione
1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema per l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di lavoro e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato a cittadini stranieri, raccordando le attivita' esercitate in materia dagli uffici dello Stato, della regione e delle province, e' istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo lo Sportello per l'immigrazione.
2. Lo Sportello, coordinato da un dirigente della carriera prefettizia nominato dal prefetto, e' composto da almeno un rappresentante della prefettura - ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della provincia e da almeno uno della questura. Lo Sportello viene costituito con decreto del prefetto, d'intesa con la regione e la provincia interessata.
3. Lo Sportello costituisce l'ufficio in cui unitariamente le amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi ai procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Resta ferma la competenza della provincia al rilascio del nulla osta al lavoro e della prefettura - ufficio territoriale del Governo al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.