3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla regione ogni comunicazione inerente alla materia trattata nel presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.