VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare l’articolo 6;
VISTA la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile)
1. All’articolo 2501-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.”;
b) al quarto comma dopo le parole: “l’iscrizione” sono inserite le seguenti: “o la pubblicazione nel sito Internet”.