a) al primo comma le parole: “devono redigere” sono sostituite dalla seguente: “redigono”;
b) all’ottavo comma dopo le parole: “i soci” sono inserite le seguenti: “e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto ”.
5. All’articolo 2501-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: “nella sede delle società partecipanti alla fusione,” sono inserite le seguenti: “ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,”;
b) al numero 1) del primo comma le parole: “con le relazioni” sono sostituite dalle seguenti: “con le relazioni, ove redatte,”;
c) il numero 3) del primo comma è sostituito dal seguente:
“ 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale”;
d) al secondo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.”.
6. All’articolo 2503, primo comma, del codice civile, dopo le parole: “anteriori all’iscrizione” sono inserite le seguenti: “o alla pubblicazione”.
7. All’articolo 2505 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: “le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies”;