b) al terzo comma dopo le parole: “entro otto giorni dal deposito” sono inserite le seguenti: “o dalla pubblicazione”.
8. All’articolo 2505-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “dell’articolo 2501-sexies” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies”;
b) al secondo comma le parole: “dell’articolo 2501-septies, primo comma. numeri 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 2501-septies” e le parole: “l’iscrizione prevista” sono sostituite dalla seguenti: “l’iscrizione o la pubblicazione prevista”.
9. Il quinto comma dell’articolo 2506-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
“Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.”.
10. All’articolo 2506-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole: “la relazione ivi prevista non è richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste”;
b) al quinto comma dopo la parola: “2505,” sono inserite le seguenti: “primo e secondo comma,”.
ART. 2
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108)
1. L’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è abrogato.
ART. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.