6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorita'.
7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorita', su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
Art. 7
Obblighi dei distributori
1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformita' e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorita' di vigilanza del mercato.