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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 138 del 15/06/2012

1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorita' di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.

2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attivita' del tempo libero o sportive.

Art. 9

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorita' di vigilanza del mercato.

Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

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