1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorita' di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attivita' del tempo libero o sportive.
Art. 9
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorita' di vigilanza del mercato.
Art. 10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori