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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 138 del 15/06/2012

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili gia' immesse sul mercato in modo che la conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

Art. 11

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorita' di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano:

a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;

b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.

Capo III

Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 12

Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformita', alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonche' i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.

2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformita' degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.

3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformita', i certificati di rivalutazione della conformita' e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformita' alla direttiva recepita con il presente decreto.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

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