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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 138 del 15/06/2012

5. E' vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio e' apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato del marchio Pi.

6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.

Art. 15

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

1. Il marchio Pi e' definito nell'allegato II al presente decreto.

2. Il marchio Pi e' apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonche' sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.

3. Il marchio Pi e' apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.

4. Il marchio Pi e' seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che e' intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

5. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, e' accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformita' a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile e' preceduto dal marchio Pi.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

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