Art. 16
Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili
1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonche' il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non e' vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.
Capo IV
Autorita' di notifica e organismi notificati
Art. 17
Autorita' di notifica
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' competente per la notifica ed e' responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del Ministero delle sviluppo economico.
Art. 18
Requisiti relativi all'autorita' di notifica
1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorita' di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.
2. L'autorita' di notifica assicura che l'esercizio delle sue attivita' sia improntato a criteri di obiettivita' e imparzialita'.
3. L'autorita' di notifica e' organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorita' di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
Art. 19