Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;
2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;
3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:
1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»;