2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» e' sostituito da «Stato membro»;
3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) e b), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito da «Stato membro»;
c) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea;
d) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
e) uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;
f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;
g) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state gia' rese disponibili all'utilizzatore finale;
h) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
i) rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;