v) verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
z) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attivita' di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA);
aa) accreditamento: attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
bb) autorita' di notifica: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto all'articolo 17, comma 1, del presente decreto;
cc) organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26 del presente decreto e che sia notificato ai sensi dell'articolo 22;
dd) notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea;
ee) vigilanza del mercato: le attivita' svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
ff) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3
Requisiti a livello locale
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabiliti requisiti applicabili a livello locale limitatamente all'immagazzinamento a medio o lungo termine o per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.