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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Consiglio dei Ministri: 07/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 138 del 15/06/2012

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 4

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformita', risulti la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione e' conservata per il periodo prescritto da detti allegati.

4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.

5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.

6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, in lingua italiana. Essi cooperano con l'autorita' predetta, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.33 del 07/06/2012
 

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