7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
Art. 5
Rappresentanti autorizzati
1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana;
c) cooperare con l'autorita' competente, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.
3. L'identita' e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
Art. 6
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.