2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale possono essere contattati, nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.
4. Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle stesse non mettano a rischio la conformita' di tale attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorita' competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.