con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di
mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi
provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali
interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione
di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle
procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di
servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione
delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito
regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici,
logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal
Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti
targati VF;
g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella
individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende
in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di
lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle
direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche
attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da
effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in