sede provinciale;
m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche'
predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento
di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa
civile e protezione civile di carattere regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali
di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la
rete di rilevamento della radioattivita' ambientale;
p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi
provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal
Dipartimento.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, come modificato dal presente decreto:
«Articolo 3 (Funzioni e compiti delle direzioni
regionali ed interregionali)
1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono
uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede
locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti
allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione
incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente,
nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale
in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo,
coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui
al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito