denominato "Dipartimento".
3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi
restando i compiti di organizzazione, indirizzo,
coordinamento e controllo del Dipartimento, sono
attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa
vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i
compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di
soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale,
di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione
civile per gli aspetti di competenza previsti dalle
disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative
regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di
interventi complessi che necessitano dell'integrazione di
risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi
provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei
specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali
di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni
regionali e interregionali assicurano l'efficienza del
dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio,
previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e
attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad
altri comandi provinciali della regione, in relazione alle
specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo
della colonna mobile regionale in raccordo con il
Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e