provinciali interessati e previa comunicazione al
Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute
disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle
procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la
fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali
della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la
liquidazione delle competenze accessorie del personale
assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi
tecnici, logistici, informatici e di manutenzione,
individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse
assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e
natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali
nella individuazione di nuovi presidi permanenti e
volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle
aziende in materia di miglioramento della sicurezza
antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo
46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle
direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita
anche attraverso i poli didattici territoriali, di