formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di
addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi,
nonche' predisposizione e gestione dei piani
interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni
di difesa civile e protezione civile di carattere
regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti
regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo
nazionale, compresa la rete di rilevamento della
radioattivita' ambientale;
p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta
dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi
sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente
delegato dal Dipartimento.».
Art. 3
Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 2002, n. 314, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e
interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione,
indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze
dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali,
pianificano, coordinano e controllano, in posizione di
sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano
il raccordo con il Dipartimento.