2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le
seguenti funzioni:
a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti
provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei
risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione
del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita' di
specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative
risorse;
c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle
presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche
del Corpo nazionale;
d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il
funzionamento della direzione regionale o interregionale e per
l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali,
nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e
beni strumentali;
f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle
relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la
presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa
decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217;
g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a
materie riguardanti i servizi d'istituto;
h) definizione a livello regionale, previo assenso del
Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa,
convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in
materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel
settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza
del Corpo nazionale.
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o