delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)
ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento e'
affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la
difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo
del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in
volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere
a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, come modificato dal presente decreto:
«Articolo 2 (Direzioni regionali ed interregionali dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.)
1. Sono istituite le direzioni regionali ed
interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente
generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione
di direttore regionale o interregionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono
istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni
Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione
interregionale di cui al comma 1, ferme restando le
competenze esclusive delle province autonome di Trento e di