Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali
istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono
soppressi.».
Art. 2
Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento»
sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo
le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito
denominato: "Dipartimento"».
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i
compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del
Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla
normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i
compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso
pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione
incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di
competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali,
dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che
necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e
strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei
nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di